"ONLUS" è l'acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ossia quelle organizzazioni che perseguono fini di solidarietà sociale così come stabilito nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 che ha regolamentato per la prima volta in maniera organica la materia.
Sono sempre considerate ONLUS le organizzazioni di volontariato, le ONG (organizzazioni non governative) riconosciute, le cooperative sociali, gli enti ecclesiastici, le associazioni di promozione sociale.
Possono essere ONLUS le associazioni (sia quelle riconosciute sia non), i comitati, le fondazioni, gli enti privati, a patto che perseguano un fine solidaristico, e cioè non procurino vantaggi ai suoi soci, bensì a soggetti esterni all'organizzazione.
Non possono essere ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali (tranne le cooperative), i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni fra datori di lavoro, le associazioni di categoria, i consorzi di cooperative, gli enti non residenti, gli enti creditizi pubblici.
Un aspetto importante della legge 460/97 riguarda il regime fiscale agevolato delle onlus, che comporta benefici anche alle persone fisiche o giuridiche che fanno offerte in denaro o che forniscono gratuitamente beni e servizi alle organizzazioni.
Per quanto riguarda le PERSONE FISICHE, anche non residenti, le offerte in denaro, per un importo non superiore a € 2065,83 nell'arco dell'anno, sono, giusto l'art. 13, detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, le IMPRESE e le SOCIETÀ, le offerte in denaro, per importo non superiore a € 2065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato nell'arco dell'anno, sono detraibili, sempre secondo l'art. 13, dalla dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi l'associazione provvederà a rilasciare apposita ricevuta che dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi per ottenere lo sgravio fiscale.
Inoltre per quanto riguarda le imprese operanti nel settore alimentare e farmaceutico, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1987)
Le altre imprese che cedono gratuitamente beni oggetto della loro attività, oltre a non doverli considerare come ricavi, possono dedurre dal reddito come erogazione liberale l'importo corrispondente al costo specifico complessivo rispettando il limite complessivo ammesso per la deducibilità delle erogazioni liberali (€2.065,83 o il 2% del reddito d' impresa dichiarato).